Comunicato congiunto revisione 727

Comunicato congiunto revisione 727

24.07.2004

LA NUOVA LEGGE CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI? UN PASSO INDIETRO DI 20 ANNI!
Comunicato Stampa congiunto:
LEGGE MALTRATTAMENTO ANIMALI


Milano, 9 luglio 2004

Animal's Emergency
Ayusya Onlus
Collettivo Animalista
Cuccefelici
Divietodaccesso
Il Piccolo Popolo
LEAL - Lega Antivivisezionista
Oltre la specie Onlus
Veganlink

Ieri la II^ Commissione Giustizia del Senato ha approvato in sede deliberante il testo di revisione della legge 727, relativa al maltrattamento degli animali con il voto compatto del centrodestra, l'astensione di DS ed il voto contrario dei Verdi e della Margherita.
Nonostante il plauso di associazioni come la LAV e l’ENPA, la forma del testo approvato non può che definirsi "una manifestazione di inciviltà e di arretramento culturale" come dichiarato da Cristina Morelli, Responsabile Nazionale del Gruppo Diritti Animali dei Verdi.
La già precaria tutela degli animali viene ulteriormente limitata da un testo che accentra l’attenzione esclusivamente sugli animali d’affezione, dimenticando colpevolmente tutti gli altri.
L'Italia è stata oggetto recentemente di una condanna da parte della UE per non aver recepito la Direttiva Europea sulla salvaguardia degli animali negli zoo, ed anche per le ripetute violazioni delle direttive sulla tutela della fauna e in particolare degli uccelli.
Ma non basta, ci sono numerose proposte di legge volte ad aumentare il periodo di caccia e le specie cacciabili, tali proposte, alla luce di quanto detto poc’anzi, avranno maggiori possibilità di poter essere approvate proprio grazie al testo licenziato ieri dalla II^ Commissione Giustizia del Senato.
Recentemente è stata abolita da una sentenza della Corte Costituzionale, su richiesta del Ministro della Salute Sirchia, la Legge Regionale contro la vivisezione dell'Emilia Romagna, era solo il primo passo, prontamente bloccato dal Governo, verso la fine di una pratica antiscientifica e crudele verso gli animali.
Non possiamo quindi che prendere atto della scarsa volontà delle Istituzioni italiane di porre rimedio ad una grave lacuna legislativa del nostro Paese in materia di tutela dei diritti degli animali.
A testimonianza di quanto esposto riportiamo di seguito una breve analisi per punti del testo approvato:

1 - la legge ha come titolo esatto: "dei delitti contro il sentimento per gli animali"; il principio fondante non è quindi la tutela dell'animale ma il sentimento che si prova per loro; l'animale resta oggetto e non soggetto giuridico. Nulla cambia quindi rispetto al vecchio testo di legge oggetto delle modifiche e nulla cambia anche per lo status giuridico degli animali.

2 - L' art. 3. (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale). prevede l'inserimento dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale di quanto segue:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Questo significa che viene soppressa ogni tutela penale per gli animali soggetti a maltrattamento nei casi sopra riportati, perché le leggi speciali prevedono solo sanzioni amministrative. Significa anche che le Regioni potranno permettere la prosecuzione di feste con uso di animali senza il benché minimo rischio per gli organizzatori, qualunque cosa loro accada solo ed esclusivamente in mode di tradizioni ed usanze del luogo.

3- è stato stralciato il riferimento esistente nell'articolo 727 precedentemente in vigore alle caratteristiche etologiche, elemento importantissimo ma che ovviamente non ha nulla da spartire con il "sentimento per gli animali" vero oggetto di tutela della nuova legge.

4 - il precedente articolo 727 puniva la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; ora si deve dimostrare anche la grave sofferenza degli stessi, vera e propria prova diabolica, che renderà quasi impossibile l'applicazione della legge, permettendo a chi ha abusato degli animali facili scappatoie legali per non incorrere in una condanna.

5 - le guardie zoofile possono ora esercitare la loro attività solo per gli animali da affezione, cosa evidentemente assurda, come conferma il Senatore Dalla Chiesa nella sua relazione in Commissione:
“Altra contraddizione si rinviene ad esempio nella delimitazione della competenza delle guardie zoofile per i soli animali d’affezione (...)” Viene quindi di fatto limitato il raggio d’azione delle guardie zoofile troppo spesso testimoni scomode di crudeltà ed abusi sugli animali.

6 - per inciso l'abbandono di animali era già reato da 10 anni secondo l'articolo 727 attualmente esistente “Chiunque (...) abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudine alla cattività è punito con l'ammenda da L. due milioni a dieci milioni”.
Purtroppo la sanzione penale in caso di abbandono si è dimostrata scarsamente applicabile per la difficoltà di dimostrare l'abbandono stesso (i colpevoli si difendono dicendo che il cane era scappato ecc.) salvo il caso (molto raro) di flagranza di reato.

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