Statuto

Statuto

STATUTO ASSOCIATIVO



DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO


Articolo 1
E’ costituita l’associazione di volontariato Ayusya, Associazione di Protezione della Vita.


L’Associazione sarà distinta in tre settori: Protezione della Vita Animale, Protezione della Vita Umana, Protezione della Vita Vegetale.

Articolo 2
Essa ha sede nazionale in Calvari - San Colombano Certenoli - Via Domenico Cuneo 682 e ha durata al 31 dicembre 2050. L’Associazione può disporre di altri centri operativi. Tali centri potranno essere aumentati o trasferiti con semplice decisione del Consiglio Direttivo sulla base numerica dei Soci presenti sul territorio. Potrà essere presentata domanda al Consiglio Direttivo, da almeno due Soci Ordinari, di apertura di un nuovo centro operativo (Delegazione), in seguito alla presenza, in quell’ubicazione di almeno 30 Soci. Trascorsi due anni dal riconoscimento di una Delegazione, su richiesta di almeno due Soci Ordinari, con un attivo locale di almeno cento Soci, potrà sorgere una nuova sede operativa (Sezione) il cui responsabile, eletto collegialmente dall’Assemblea dei Soci per il primo anno, sarà tenuto ad informare al più presto le Sede Nazionale e le autorità locali delle cariche ricoperte dagli appartenenti al Direttivo locale.
Non potranno coesistere due Sedi operative (Sezioni) di un medesimo settore in uno stesso Comune.
Tutte le Sedi operative saranno tenute, trimestralmente, ad informare circa il proprio operato la Sede Nazionale.
Le Delegazioni saranno totalmente dirette dalla Sede Nazionale.
Le Sezioni saranno subordinate alle scelte di indirizzo della Sede Nazionale e favoriranno la realizzazione delle singole campagne.
Ulteriori chiarimenti riguardanti le Delegazioni e le Sezioni saranno palesati nel Regolamento Associativo.

Articolo 3
L’Associazione, ha lo scopo di promuovere con ogni forma e mezzo, nei limiti della legge e senza alcun fine di lucro, la difesa e la tutela di ogni forma di vita.
L’Associazione è totalmente aconfessionale ed apartitica.
Ayusya non ammette alcuna forma eutanasica né di violenza gratuita.



PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Articolo 4
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che divengano di proprietà dell’Associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) erogazioni, donazioni, lasciti.

Articolo 5
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) le quote sociali;
b) contributi degli aderenti;
c) contributi di privati;
d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
e) contributi di organismi internazionali;
f) donazioni e lasciti testamentari;
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.






SOCI

Articolo 6
I Soci sono qualificati in:
a) Soci fondatori, cioè coloro che hanno preso parte all’atto costitutivo dell’Associazione;
b) Soci Ordinari
c) Soci Sostenitori.
Sono Soci le persone o Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno all’atto dell’ammissione la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
I Soci Ordinari che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione. I Soci saranno distinti in Soci Sostenitori e Soci Ordinari secondo quanto segue:
Sarà Socio Sostenitore qualsiasi persona fisica di nazionalità italiana o straniera, purché sussistano i requisiti appresso indicati:
a) Adesione agli scopi associativi;
b) Versamento della quota annua di iscrizione.
I nomi dei Soci Sostenitori saranno registrati su apposito libro depositato presso gli uffici del Presidente e a disposizione dei membri del Consiglio che ne presentino motivata richiesta.
I soci Sostenitori non hanno diritto di voto alle assemblee.
Sarà Socio Ordinario qualsiasi persona fisica di età superiore agli anni 18, di nazionalità italiana o straniera che ricopra la qualifica di Socio Sostenitore, purché sussistano tutti i requisiti appresso indicati:
a) il candidato deve essere stato Socio Sostenitore regolarmente iscritto ed in regola con il presente Statuto ed il Regolamento Interno per almeno due anni consecutivi anteriormente alla presentazione della domanda di ammissione a Socio Ordinario;
b) Anteriormente alla presentazione della domanda di ammissione il candidato deve essersi particolarmente distinto in attività a favore dell’Associazione, contribuendo significativamente allo sviluppo e successo della stessa, per almeno due anni;
c) Il candidato deve approvare per iscritto lo Statuto ed il Regolamento Interno dell’Associazione accettandone quindi gli scopi ed i principi ispiratori;
d) Il candidato deve osservare una dieta rigorosamente vegetariana riconoscendone l’importanza ideologica oltre che etico - morale.
La domanda di ammissione di un Socio Sostenitore deve essere presentata da un membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente deve verificare, in fase di assemblea, che il candidato possieda tutti i requisiti sopra descritti per diventare Socio Ordinario. Una volta accertata la validità dei requisiti l’assemblea dei Soci deve deliberare con una maggioranza di due terzi dei votanti l’ammissione del nuovo Socio ordinario.

Articolo 7
La qualifica di Socio Ordinario si perde per i seguenti motivi:
a) recesso volontario comunicato per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno in corso;
b) espulsione decisa dall’assemblea dei Soci con una maggioranza di almeno due terzi a seguito di:
- perdita di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione a Socio Ordinario;
- attività incompatibili con gli scopi e/o i principi ispiratori dell’Associazione;
- mancato versamento della quota di iscrizione annuale;
- violazione di una norma statutaria;
- qualunque altra ragione prevista dalle leggi italiane.

Articolo 8
I Soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione, di usufruire dei servizi di documentazione e di consulenza ed altri mezzi a disposizione dell’Associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 9
Organi dell’Associazione sono:
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il VicePresidente (quando eletto);
- L’assemblea dei Soci;
- Il Segretario Generale, e, se è il caso, il Segretario aggiunto;
- Il Tesoriere Generale, e, se è il caso, il Tesoriere aggiunto;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.







Articolo 10
Il Consiglio Direttivo è formato dai Soci Fondatori ed eventualmente anche da altri Soci scelti dal Consiglio stesso, fino ad un massimo di tre.
Essi restano membri di diritto salvo rinuncia (recesso) o dimissioni volontarie per un anno dall’Atto Costitutivo dell’Associazione.
Dopo tale data salvo il diritto di permanenza in Consiglio dei Soci Fondatori l’assemblea dei Soci elegge tre Soci, a maggioranza semplice, che dureranno in carica per un anno e possono essere riconfermati.

Articolo 11
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno:
- Il Presidente;
- Il VicePresidente (quando eletto);
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.
Essi vengono nominati nell’atto costitutivo, il loro incarico è annuale e possono essere riconfermati.

Articolo 12
Il Consiglio Direttivo:
a) E’ l’organo preposto alla gestione dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
b) Provvede al regolare e buon andamento dell’Associazione e delle iniziative che la stessa promuove;
c) Qualora fosse necessario, sentito il Tesoriere, delibera l’assunzione, il contratto di lavoro e le modalità della sua cessazione, con personale sia dipendente che in rapporto di collaborazione;
d) Stabilisce le spese di amministrazione dell’Associazione;
e) Cura la stipula di convenzioni e di contratti che riguardano l’Associazione;
f) Determina la quota associativa annuale;
g) Ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
h) Predispone il bilancio da sottoporre all’assemblea per la sua approvazione.

Articolo 13
Il Consiglio Direttivo:
a) Non può assumere impegni, obbligazioni ed impegni finanziari, economici o di altra natura vincolante anche verso terzi, oltre i limiti del fondo esistente al momento, tenuto conto degli impegni e delle obbligazioni preesistenti. Oltre tali limiti rispondono personalmente e in proprio i membri che hanno assunto tali impegni;
b) Delibera a maggioranza semplice dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 14
Nessun compenso è dovuto ai Soci del Consiglio né ad altro membro rappresentativo dell’Associazione.
Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro funzione, se debitamente autorizzate.

Articolo 15
Il Presidente:
a) Rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione e ne ha la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio come pure detiene la firma legale;
b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea;
c) Adotta, in caso d’urgenza gli opportuni provvedimenti da sottoporre al più presto alla deliberazione del Consiglio Direttivo per la ratifica.

Articolo 16
Il VicePresidente, in caso di impossibilità del Presidente, o per sua espressa delega comunicata per iscritto, ne assume le funzioni.

Articolo 17
Il Segretario:
a) Ha il compito di assicurare la continuità operativa dell’Associazione predisponendo e curando lo svolgimento dei programmi associativi, il coordinamento delle iniziative, l’attuazione di quanto deliberato; b) Cura i collegamenti all’interno del Consiglio Direttivo e cura altresì lo scambio tra Consiglio Direttivo e Soci;
c) Redige su apposito registro i verbali del Consiglio Direttivo e dell’assemblea, sottoscritti da lui e dal Presidente.

Articolo 18
Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario aggiunto anche al di fuori del Consiglio stesso. La persona e le competenze delegabili saranno vagliate di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Il Segretario in questo caso ha diritto di veto. Qualora il Segretario esprima tale veto si procederà alla nomina di altra persona o si rivedranno le competenze delegate.







Articolo 19
Il Tesoriere Generale presenta una volta all’anno al Consiglio Direttivo e all’assemblea il preventivo dell’anno successivo e il bilancio o il rendiconto consuntivo dell’anno trascorso con criteri di oculata prudenza. Il bilancio o il rendiconto, una volta approvato, regola e rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione verso i terzi e tra gli stessi associati.
Il Tesoriere si preoccupa del patrimonio, delle entrate e delle uscite dell’Associazione, sempre facendo riferimento al Consiglio Direttivo.

Articolo 20
Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere aggiunto anche al di fuori dei componenti del Consiglio stesso. La persona e le competenze delegabili saranno vagliate di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere Generale, in questo caso, ha diritto di veto. Qualora il Tesoriere Generale esprima tale veto, si procederà alla nomina di altra persona o si rivedranno le competenze delegate.

Articolo 21
L’assemblea è costituita dai Soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ad essa compete:
a) Approvare il bilancio o il rendiconto preventivo e consuntivo dell’Associazione;
b) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
c) Fornire orientamenti generali delle attività sociali;
d) Esaminare le questioni presentate dal Consiglio Direttivo;
e) Deliberare a maggioranza qualificata l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
L’assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, con lettera indicante il luogo, ora ed ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo, da spedirsi almeno 30 giorni prima della riunione.
L’assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo con lettera da spedirsi almeno 8 giorni prima.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal VicePresidente (quando eletto), in assenza di entrambi si nominerà un Presidente della riunione.
L’assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
Le modifiche dello Statuto richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

Articolo 22
L’Associazione si basa fondamentalmente sulla condivisione dei propri obiettivi da parte di chi aderisce o vi collabora. In conseguenza, salvo il rimborso spese autorizzato e documentato, ogni tipo di prestazione fornita dai Soci è da considerarsi a titolo personale, spontaneo e gratuito.
Per quanto riguarda la collaborazione di persone/Enti non facenti parte dell’Associazione il loro eventuale compenso va pattuito prima dell’affidamento dell’incarico da parte del Consiglio Direttivo.

C.C. REVISORE

Articolo 23
Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo, in base alle loro competenze professionali e alla capacità di condividere gli scopi dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite o del rendiconto alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.
Il Collegio redige una relazione sul bilancio annuale.
Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni ed è rinnovabile.

SCIOGLIMENTO

Articolo 24
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra Associazione di Volontariato di cui legge 266/1991.

CONTROVERSIE
Articolo 25
Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri da nominarsi dall’assemblea, essi giudicheranno ex bono ed aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 26
Per quanto non previsto nel presente Statuto viene fatto riferimento alla norma in materia di Associazioni di Volontariato, senza fini di lucro.
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