DPCM 28/02/03 Recepimento accordo Stato Regioni

DPCM 28/02/03 Recepimento accordo Stato Regioni

D.P.C.M. 28 febbraio 2003.
Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265
Visto l'art. 24 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1994, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge-quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo»;
Considerato che l'Italia ha firmato la «Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli
animali da compagnia», approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativo al
benessere degli animali da compagnia e la pet-therapy, stipulato il 6 febbraio 2003;
Visto l'art. 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sulla proposta del Ministro della salute;
Decreta:
1. 1. Il presente decreto recepisce l'accordo di cui all'allegato 1, stipulato il 6 febbraio 2003 tra il
Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplina il
particolare rapporto di affezione tra l'uomo e l'animale, al fine di rendere più omogeneo l'intervento
pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia.
2. In particolare il testo dell'accordo prevede, da parte del Governo e delle regioni, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di disposizioni finalizzate ad:
a) assicurare il benessere degli animali;
b) evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti;
c) consentirne l'identificazione, attraverso l'utilizzo di appositi microchips, su tutto il territorio
nazionale;
d) utilizzare la pet-therapy per la cura di anziani e bambini.
Acc. 6 febbraio 2003.
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.
LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni,
in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune;
Visto lo schema di decreto in oggetto, trasmesso con nota del 30 dicembre 2002 dal Ministero della
salute, che definisce, nell'ambito della disciplina degli animali da compagnia, alcuni principi
fondamentali per una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra l'uomo e i predetti animali,
per assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitarne riprovevoli utilizzi sia diretti che
indiretti e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignità anche nell'ambito delle
realtà terapeutiche innovative;
Considerato che, in sede tecnica, il 14 gennaio 2003, i rappresentanti delle Regioni hanno chiesto
che i contenuti del decreto fossero recepiti in un accordo tra Governo e Regioni, alla luce delle
modifiche apportate al Titolo V della Costituzione e che tale richiesta è stata accolta dai
rappresentanti del Ministero della salute;
Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 16 gennaio 2003 i presidenti hanno
chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento e che a seguito del successivo incontro tecnico, sono
state concordate tra le Regioni e il Ministero della salute alcune modifiche;
Rilevato che, con nota 31 gennaio 2003, il Ministero della salute ha trasmesso nuovamente il testo
dell'accordo nella stesura definitiva;
Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle Regioni hanno
espresso l'avviso favorevole sull'accordo in oggetto;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e Province autonome, espresso ai
sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano nei termini sottoindicati;
1. Finalità e definizioni.
1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie
competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli
animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. Ai fini del presente accordo, si intende per:
a) «animale da compagnia»: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per
compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili
all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella
pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
b) «allevamento di cani e gatti per attività commerciali»: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini
commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
c) «commercio di animali da compagnia»: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi
di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.
2. Responsabilità e doveri del detentore.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni
specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell'animale da compagnia
stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è
responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli
adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il
sesso, la specie e la razza ed in particolare:
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
3. Controllo della riproduzione.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché chiunque adibisca
alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e
comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere
della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che
il proprietario o detentore di cani provveda alla iscrizione all'anagrafe canina di norma entro trenta
giorni dalla nascita, o dall'inizio della detenzione.
4. Sistema di identificazione dei cani.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della salute si impegnano,
ciascuno per quanto di competenza, ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del
randagismo mediante:
a) l'introduzione del microchips, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a
decorrere dal 1° gennaio 2005;
b) la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, che garantisca la
connessione con quella di cui alla lettera c) del presente articolo;
c) l'attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, intesa come
indice dei microchips, inviati dalle singole anagrafi territoriali.
2. Ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente punto, il Ministero della salute e le
Regioni si impegnano a concordare, entro centoventi giorni dalla stipula del presente accordo, le
modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico.
5. Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre
all'autorizzazione di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320, anche le attività di commercio, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c). A tal fine, le Regioni
richiedono, almeno, i seguenti requisiti:
a) la conformità ai requisiti di cui all'allegato A del presente accordo;
b) le generalità della persona responsabile dell'attività;
c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività;
d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di
una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali
da compagnia;
f) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e
sufficienti dalle Autorità sanitarie dell'Azienda Sanitaria locale che ha effettuato il sopralluogo;
g) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da
compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
2. I requisiti dell'allegato A non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi,
per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.
3. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvede ad indicare le
modalità di detenzione delle altre specie di animali da compagnia.
6. Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere
animale.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione a
manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di età
superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura
vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità sanitarie territoriali.
2. In occasione di attività di commercio, di pubblicità, di spettacolo, di sport, di esposizione o di
analoghe manifestazioni a scopo di lucro, che implichino l'utilizzazione di animali da compagnia, le
Regioni possono prescrivere che l'organizzatore delle manifestazioni versi una quota, fino al 5%
dell'incasso. L'entità ed il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente
competente alla quale deve essere effettuato il versamento. La Regione è vincolata all'utilizzo di tali
fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.
7. Programmi di informazione e di educazione.
1. Il Ministero della salute promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la
diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto
degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione di
cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy. Detti
programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento,
all'addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l'attenzione sui
seguenti aspetti:
a) l'addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la pet-therapy o a fini commerciali o
da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze
specifiche;
b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro
acquisto o inserimento come animali da compagnia;
c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto
irresponsabile di animali da compagnia;
d) la necessità di scoraggiare:
1) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso del loro genitore
o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
e) la promozione della rilevanza dell'iscrizione dei cani all'anagrafe territoriali.
2. È rimessa alla valutazione discrezionale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, la promozione di
programmi di informazione e di educazione analoghi a quelli di cui al comma 1.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei servizi veterinari delle
Aziende sanitarie locali, promuovono ed attuano corsi di formazione o di aggiornamento sul
benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di
volontariato.
8. Manifestazioni popolari.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo
svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in
cui:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali
sul terreno asfaltato o cementato;
b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di
ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle
persone che assistono alle manifestazioni.
9. Tecniche di pet-therapy accoglienza degli animali e cimiteri.
1. Ai fini di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani
per disabili e con le tecniche della «pet-therapy», le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano valutano l'adozione di iniziative intese a:
a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse
residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso
istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per
la «pet therapy»;
b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di
accompagnamento dei disabili.
2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono promuovere, a livello
alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari,
l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti e degli altri animali da compagnia.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare la realizzazione di
cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria.
Allegato A
DIMENSIONI DEI BOX PER CANI
E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO
====================================================================
Peso del cane | Superficie minima | Superficie minima adiacente al
in kg | del pavimento del | box per il movimento del cane
| box coperto/cane |
| in mq |
--------------|-------------------|---------------------------------
| |Fino a 3 cani m2|Oltre 3 cani m2
| |per ciascun cane|per ciascun cane
| |----------------|----------------
meno di 10 | 1,0 | 1,5 | 1,0
da 11 a 30 | 1,5 | 2,0 | 1,5
più di 30 | 2,0 | 2,5 | 2,0
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